IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'articolo 1 della L.R. n. 26 del 1989 e' cosi' sostituito:
 
                              "Art. 1.
                   Oggetto e finalita' della legge
 
   1.  La  presente   legge   disciplina   l'introduzione,   in   via
sperimentale   e   temporanea,  presso  le  Unita'  sanitarie  locali
individuate come previsto dell'articolo 2, della gestione  articolate
in   centri  di  responsabilita',  denominata  gestione  per  budget,
individuando,   al   fine   della   sua   realizzazione,   specifiche
responsabilita'  nell'ambito  dell'organizzazione  complessiva  delle
Unita'  sanitarie  locali  interessate,  in  particolare  per  quanto
attiene  alla definizione degli obiettivi, all'uso delle risorse e ai
risultati prefissati nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.".